Certificati di malattia: rettifica della data di fine prognosi

L’INPS, con la Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha fornito indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato del lavoratore sul posto di lavoro.

L’Istituto comunica che, nel caso di guarigione anticipata, la data di fine prognosi deve essere rettificata al fine di certificare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. La rettifica della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore.

Inoltre, in presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa, in quanto violerebbe le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché dall’articolo 2087 del cod.civ.

La rettificava fatta prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.

La mancata o tardiva rettifica comporta l’applicazione, nei confronti del lavoratore, delle sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di controllo. Pertanto, se a seguito di visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale viene rilevata la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, il lavoratore si vedrà applicate le seguenti sanzioni:

• 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di prima assenza;

• 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2a assenza;

• 100%dell’indennità dalla data della 3a assenza.